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Plusvalenza e Superbonus: tutto quello che c’è da sapere

Negli ultimi anni il Superbonus 110% ha spinto tantissimi proprietari ad effettuare interventi di riqualificazione energetica e sismica. Ma cosa succede se decidi di vendere un immobile ristrutturato con il Superbonus?

Dal 2024 è in vigore una disciplina speciale che introduce una nuova forma di plusvalenza immobiliare: vediamo insieme come funziona, quando scatta e quali sono le eccezioni.

Quando si paga la plusvalenza da Superbonus

La normativa (art. 67, comma 1, lett. b-bis TUIR) prevede che si generi una plusvalenza tassabile quando:

 

  • vendi l’immobile entro 10 anni dalla data di fine lavori Superbonus (non dalla data di acquisto!);

  • anche se i lavori sono stati eseguiti solo sulle parti comuni condominiali (Circolare AE 13/E/2024, pag. 7);

  • anche se si tratta di immobili non residenziali (es. negozi, uffici, box, capannoni – circolare cit., pag. 6, nota 5);

  • indipendentemente da come è stato fruito il beneficio (detrazione in dichiarazione, cessione del credito o sconto in fattura).

La plusvalenza scatta solo alla prima vendita successiva agli interventi.

Quando non si paga

Ci sono però alcune importanti esclusioni:

 

  • Se l’immobile è stato abitazione principale del venditore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) per la maggior parte dei 10 anni, o del periodo di possesso se inferiore.

  • Se l’immobile è stato acquisito per successione.

  • In alcuni casi di donazione (ancora oggetto di dibattito, perché la legge non lo esclude in modo espresso).

 

Come si calcola la plusvalenza

La plusvalenza si calcola come:

Prezzo di vendita – (Prezzo di acquisto + costi fiscalmente riconosciuti)

Con alcune regole speciali per le spese Superbonus 110% con cessione/sconto:

 

  • Vendita entro 5 anni dalla fine lavori → quelle spese non si possono aggiungere al costo.

  • Vendita oltre 5 anni → si può aggiungere solo il 50% di quelle spese e si può rivalutare il costo con l’indice ISTAT.

  • Tutti gli altri bonus (es. 90%, 70%, ristrutturazioni ordinarie, ecc.) si conteggiano normalmente.

La tassazione avviene con l’imposta sostitutiva del 26%, se scelta davanti al notaio, oppure a tassazione IRPEF ordinaria.

Un aspetto spesso dimenticato: la residenza

Per chi acquista un immobile oggetto di lavori Superbonus e vuole fruire delle agevolazioni prima casa, il termine per il trasferimento della residenza non è di 18 mesi come normalmente, ma di 30 mesi (art. 119, comma 10-ter, D.L. 34/2020).

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Esempio pratico

  • Fine lavori Superbonus: giugno 2021

  • Vendita: maggio 2025 (quindi entro 5 anni)

  • Prezzo di acquisto: € 200.000

  • Prezzo di vendita: € 300.000

  • Lavori Superbonus 110% ceduti alla banca: € 100.000

In questo caso, il costo riconosciuto è solo € 200.000 (non si possono aggiungere i lavori ceduti/scontati perché siamo entro i 5 anni).

Plusvalenza = € 300.000 – € 200.000 = € 100.000

Tassazione = 26% di € 100.000 = € 26.000

Conclusione

La nuova disciplina delle plusvalenze da Superbonus cambia profondamente le regole del gioco:

 

  • riguarda tutti gli immobili, anche non residenziali;

  • si applica anche per i lavori solo sulle parti comuni;

  • ha esclusioni precise (abitazione principale, successione);

  • introduce regole speciali nel calcolo dei costi.

Per questo, in ogni compravendita è fondamentale verificare la storia urbanistica e fiscale dell’immobile e raccogliere i dati corretti (date, modalità di fruizione, utilizzo dell’immobile). Solo così si può calcolare correttamente l’eventuale imposta dovuta ed evitare brutte sorprese

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