fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale.
In quanto tale può essere costituito solo tra coniugi o tra soggetti legati da unione civile.
Occorre il Notaio.
Esso serve a destinare determinati beni, e cioè beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.
Esempio di bene mobile registrato è qualunque mezzo di locomozione iscritto nei pubblici registri (automobile, motocicletta, imbarcazione o aeromobile, o, secondo la più recente interpretazione, anche le quote di s.r.l.)
Esempio di titolo di credito è l’azione di una società per azioni.
Come sopra detto esso tende a costituire un vincolo di destinazione sui beni che ne fanno parte, e il vincolo di destinazione è il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Quindi: se un debito nasce al di fuori di tale perimetro (i bisogni della famiglia) i beni inseriti nel fondo patrimoniale non possono essere escussi dal creditore.

Sono per i debiti nascenti per realizzare le esigenze indispensabili per l’esistenza della famiglia e volti al mantenimento della famiglia stessa i beni facenti parte del fondo patrimoniale possono essere pignorati.
Esempio: debiti con il condominio in quanto connessi alla casa oppure debiti sorti per istruire e mantenere i figli.
Se ho un debito che deriva dalla mia attività professionale o imprenditoriale, il relativo creditore non può escutere i beni costituiti in fondo patrimoniale, cioè non può pignorarli e venderli all’asta, a meno che il relativo reddito sia strettamente strumentale ed indispensabile al mantenimento della famiglia.
Il debito rileva anche se sorto prima dell’atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale deve essere annotato, a cura del Notaio, nei registri dello stato civile: solo da quel momento ha effetto.
Si possono vendere o ipotecare i beni costituiti in fondo patrimoniale?
La risposta è si.
Cessa in tal caso il vincolo di destinazione sul bene oggetto della vendita o dell’ipoteca ma occorre il consenso di entrambi i coniugi, e se vi sono figli minorenni, anche l’autorizzazione del giudice.
Entrambe le condizioni (consenso congiunto e autorizzazione giudiziaria) possono essere però derogate con una previsione in tal senso nell’atto costitutivo del fondo.
Quando cessa il fondo patrimoniale? Allorchè viene meno il matrimonio, per divorzio, morte di uno dei coniugi, o annullamento dello stesso.
Anche se non espressamente scritto nella legge, come ogni convenzione, il fondo patrimoniale può sciogliersi anche in forza del consenso congiunto dei coniugi che lo hanno costituito.
