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Pertinenza ed agevolazioni prima casa

Quali sono le pertinenze che posso godere del trattamento agevolato prima casa?

Il trattamento agevolato prima casa, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, spetta anche alle pertinenze, seppur acquistate con atto separato.

 

Quindi se Caio acquista un appartamento nel 2015, invocando le agevolazioni prima casa,  e nel 2016 acquista un box, e trattasi di unico box, può chiedere le agevolazioni prima casa.

L’agevolazione prima casa consiste nell’affievolimento dell’aliquota dalla misura del 9% a quella del 2% di imposta di registro, o, se l’atto è soggetto ad imposta sul valore aggiunto, nella riduzione dell’aliquota I.V.A. dal 10% al 4%.

L’acquisto delle pertinenze postula che il bene pertinenziale sia posto al servizio del bene principale: al riguardo la prassi dell’Agenzia delle Entrate è nel senso che il bene pertinenziale deve essere contiguo, ovverossia vicino al bene principale.

Altrimenti viene meno il rapporto di pertinenzialità. 

Condizione necessaria per fruire delle agevolazioni prima casa, con acquisto successivo separato, è che il bene principale, cioè l’abitazione, sia stata acquistata con le agevolazioni prima casa.

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Che succede però se l’abitazione non è stata acquistata con le agevolazioni prima casa, perché all’epoca dell’acquisto le stesse non erano previste dalla legge (e quindi anteriormente al 22 aprile 1982)?

Esempio: ho acquistato l’appartamento nel 1978: sicuramente non ho chiesto le agevolazioni prima casa perché all’epoca non c’erano.

Posso acquistare ora un box, il primo box, pertinenziale all’abitazione chiedendo le agevolazioni prima casa?

Eccezionalmente la risposta che ha dato l’Agenzia delle entrate è si.

Ma quali sono i beni pertinenziali che possono godere del trattamento agevolato prima casa?

La legge fiscale parla chiaro: gli immobili censiti nelle categorie catastali C/2 (cantine e solai) C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie).

E si precisa che il trattamento agevolato è previsto solo per uno dei suddetti immobili per categoria.

Cioè se acquisto un solaio ed una cantina, appartenendo entrambi alla categoria C/2, posso chiedere le agevolazioni prima casa solo su uno dei due beni; l’altro sarà tassato con aliquota al 9% se vertiamo in tema di imposta di registro o con aliquota 10%  se in materia di IVA.

Ovviamente, tra i due beni (solaio e cantina) , chiederò le agevolazioni sul bene che ha la rendita catastale più alta,  o, se l’atto è in IVA, sul bene che vale di più.

Vani si sono rivelati, stante la chiarezza della norma, i tentativi di estendere il trattamento agevolato anche ad altri beni che pur essendo astrattamente pertinenziali, appartengono a categorie catastali diverse (esempio lastrico solare, area di giardino). 

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