Una delle agevolazioni che passa inosservata è 'IL PREZZO VALORE'
In caso di vendita di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze , queste ultime anche se con atto separato, (purchè risulti il vincolo pertinenziale) è consentito (ed è ovviamente prassi farlo, dato il risparmio di imposta), optare per la disciplina del prezzo-valore.
Tale disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 1 comma 497 della legge 266/2005.
Tale articolo dispone che la base imponibile su cui si calcola l’ imposta di registro, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, meglio sotto specificati, è data dal valore catastale anziché dal prezzo (che, nella maggior parte dei casi è 3/4 volte superiore), con conseguente alleggerimento dell’imposta stessa.
Presupposto contrattuale:
- Deve trattarsi di un atto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita permuta transazione ecc)
anche se avvenuto in sede di espropriazione forzata o comunque per effetto di sentenza del Tribunale.
Presupposto oggettivo:
- Il trasferimento deve concernere un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze
- Le pertinenze possono essere di qualunque natura, anche terreni agricoli o comunque terreni dotati di rendita catastale (quindi non i terreni edificabii) (risoluzione 149/E del giorno 11 aprile 2008)
Deve quindi trattarsi di unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A (eccetto A/10 in cui sono inquadrati gli uffici)
Sono quindi esclusi i fabbricati in corso di costruzione, i quali classificati in altra categoria catastale (F/3) e non sono dotati di rendita catastale.

Presupposto soggettivo
Deve trattarsi di trasferimento non assoggettato ad IVA e a favore di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali o professionali.
Valore catastale
E’ dato dalla rendita catastale per il moltiplicatore 115,50 (se si invocano le agevolazioni prima casa), 126 (se non si invocano le agevolazioni prima casa) e 112,50 (per i terreni non edificabili dotati di rendita catastale).
Richiesta della disciplina
Deve provenire dalla parte acquirente ma è assolutamente consigliato far esprime al venditore l’adesione a tale richiesta, data la responsabilità solidale tra i due soggetti ai fini dell’imposta di registro.
Indicazione del corrispettivo
A fronte di questa agevolazione fiscale le parti “hanno l’obbligo di indicare il corrispettivo pattuito”
La legge (articolo 1 comma 498 della legge 23 dicembre 2005 n. 266), dice che se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, l’imposta di registro sarà dovuta sull’intero importo del corrispettivo (anziché sul valore catastale) oltre alla sanzione della differenza di imposta dal 50 al 100 per cento