Accettazione o rinuncia all’eredità di un minore
Quando siamo chiamati ad accettare o a rinunciare ad un eredità non sempre si sa come comportarsi. Le cose si fanno ancora più complicate quando a farlo sono dei soggetti che non hanno ancora compiuto la maggiore età.
In questa circostanza la legge dispone che l’accettazione o la rinuncia vengano fatte nel loro interesse da chi ne esercita la rappresentanza legale, cioè dai genitori o tutori.
Il codice civile prevede inoltre per una maggior tutela che essa dispieghi automaticamente gli effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario, fino al compimento della maggiore età, questa modalità di accettazione l’avevamo vista già in un precedente articolo:

Nel caso di mancata redazione dell’inventario da parte del rappresentante, l’erede, entro l’anno dal compimento dei 18 anni, non compie le formalità prescritte per la redazione dell’inventario, egli decadrà dal beneficio e sarà considerato erede puro e semplice.
Inoltre, una volta accettata l’eredità dal suo rappresentante, non può più rinunziarvi, una volta divenuto maggiorenne 'art. 489 c.c..
