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gli impianti rendono un atto nullo?

Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 è stata ridisegnata l’intera materia degli impianti posti all’interno degli edifici. Tale decreto ha la finalità di riordinare in un unico testo normativo l’intera materia, fino a quel momento disciplinata in molteplici disposizioni normative.
La disciplina portata dal citato decreto ministeriale si applica a tutti gli edifici, qualunque ne sia la destinazione.


Gli impianti interessati sono:


- di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica;
- Radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere;
- di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e refrigerazione;
- idrici e sanitari;
- per l’utilizzazione del gas;
- di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi scale mobili e simili;
- protezione antincendio.
Alcuni dei suddetti impianti (esempio: antincendio, ascensori, riscaldamento centralizzati) possono essere condominiali: la disciplina del decreto si estende anche a loro.
Ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del citato decreto, al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità.
Questa dichiarazione di conformità rappresenta, per i fabbricati di nuova costruzione, la condizione indispensabile per la richiesta di agibilità.

impianto casa.jpg

Il rilascio della dichiarazione di conformità – e in genere la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza – NON sono condizioni per la validità degli atti di compravendita aventi per oggetto fabbricati.
Però grava sul venditore l’obbligo di garantire che il bene non presenti vizi (articoli 1490 codice civile) ed è tenuto quindi a garantire che gli impianti siano conformi alle norme in materia di sicurezza in vigore al momento della loro installazione.

Quest’obbligo è però derogabile e quindi le situazioni che possono ipotizzarsi al riguardo sono tre:


1) il venditore presta la garanzia circa la conformità degli impianti alla normativa vigente all’epoca della loro installazione (fornendo in tale caso all’acquirente le dichiarazioni di conformità); se la dichiarazione si dovesse poi presentare non veritiera, il venditore risponderà dei danni subiti dall’acquirente a causa della non conformità alle norme di sicurezza degli impianti in dotazione dell’immobile venduto (salva poi rivalsa nei confronti di chi ha rilasciato la dichiarazione);

2) Il venditore non presta la suddetta garanzia: in tal caso l’acquirente ha due possibilità:
a) Pretendere la messa a norma degli impianti
b) Accettare l’acquisto con impianti non conformi assumendo a proprio carico l’onere dell’ adeguamento


3) Il venditore non conosce lo stato degli impianti e non è in grado di definire la conformità degli stessi. L’acquirente in tal caso ha due possibilità:

a) Pretendere la verifica dello stato degli impianti ed in caso di accertata non conformità,
pretendere la loro preventiva messa a norma;
b) Accettare l’acquisto dell’immobile anche con impianti non garantiti conformi, assumendo a proprio carico l’onere ed il rischio della verifica e di un loro eventuale adeguamento.

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